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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 1. - E’ costituita l’Associazione culturale senza scopo di lucro

 

Luoghi di Sicilia

 

con sede in Erice, viale della Provincia, 33/L.

L’Associazione è regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del c.c., non ha fini di lucro e ha carattere di volontariato conformemente alle disposizioni legislative statali e regionali concernenti la materia.

L'associazione si prefigge la valorizzazione culturale, delle risorse materiali, immateriali e paesaggistiche della Sicilia, promuovendo la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Regione. Particolare attenzione sarà riservata alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali, dei centri storici, dei monumenti, dell’ambiente, del paesaggio urbano e rurale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi si avvarrà di convegni, simposi, manifestazioni e iniziative di sensibilizzazione e promozione culturale che mirino a un generale miglioramento della qualità della vita in armonia con una gestione sostenibile del paesaggio, delle città e dell’ambiente. A sostegno delle proprie iniziatve si avvarrà, altresì, della diffusione attraverso il web di un periodico telematico di informazione culturale – eventualmente distribuito anche in forma cartacea, se le risorse economiche dovessero consentirlo – unitamente ad altri contenuti multimediali che saranno disponibili sul sito internet dell’associazione.

 

Art. 2.  L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate all’art. 1 salvo quelle ad esse accessorie o direttamente connesse a quelle istituzionali.

 

Art. 3. All'associazione possono aderire tutti coloro che condividono le finalità dell’Associazione e che ne facciano espressa richiesta. L’iscrizione dei Soci può avvenire direttamente presso la Sede dell’Associazione o attraverso i canali informatici. La durata della qualità di Socio non potrà essere inferiore a 12 mesi. Ogni socio si impegna a versare la quota associativa.

 

Art. 4.   Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi economici:

a)       quote annuali degli associati;

b)      contributi eventualmente concessi da parte di enti locali, Stato o Regione;

c)      elargizioni di associazioni o di terzi (persone fisiche od enti);

d)      donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili;

e)       proventi derivanti da attività economiche marginali: in particolare scaturenti dalla eventuale concessione di spazi pubblicitari sul periodico e/o sul sito internet dell’associazione. Altri introiti potranno derivare dalla vendita del giornale stesso, qualora dovesse essere stampato.

 

Art. 5. Tutti i proventi dell'Associazione debbono essere destinati esclusivamente al suo funzionamento e alla realizzazione delle attività istituzionali o ad esse accessorie o strettamente connesse con espresso divieto, salvo diversa disposizione di legge, di distribuire, durante la sua vita, in forma diretta o indiretta utili o avanzi di gestione, fondi di riserve o capitali.

 

 

Art. 6.  L'ente è costituito dai seguenti organi:

a)       Assemblea

b)      Consiglio Direttivo

c)      Presidente

 

Assemblea

 

Art. 7.  L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti alla Associazione, ai sensi dell'art. 2) dello statuto.

Art. 8.  I compiti devoluti all'Assemblea sono:

a)       eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, eccetto i primi consiglieri che verranno nominati all'atto costitutivo;

b)      approvare la scelta dei programmi e i criteri di gestione dell’associazione;

c)      approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione;

Art. 9. L'assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo convenuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti a sensi del 1° comma dell'art. 21 c.c.

Art. 10.  Ogni associato ha diritto a un voto.

Art. 11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza l'Assemblea elegge il Presidente.

Inoltre l'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Art. 12. I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione diretta a ciascun socio attraverso i canali informatici e mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare.

 

Amministrazione

 

Art. 13.  Il consiglio Direttivo è costituito da tre a cinque Consiglieri nel modo seguente:

a)       per il periodo iniziale i Consiglieri nominati nell'atto costitutivo;

b)      successivamente il Consiglio Direttivo sarà costituito dai Consiglieri eletti direttamente dall'Assemblea;

Art. 14.  Compiti del Consiglio direttivo sono:

a)       elezione del Presidente, nominato tra i componenti del Consiglio direttivo;

b)      studio e formulazione dei programmi dell’Associazione;

c)      stesura dei bilanci di previsione e chiusura dei conti consuntivi;

d)      ogni altro compito di ordinaria amministrazione inerente al funzionamento dell’Associazione.

 

Art. 15. Per le deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.

Le Decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 16.  Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni.

Art. 17. Il presidente - per il periodo iniziale il Presidente nominato nell’atto costitutivo - è eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio direttivo stesso e rimane in carica tre anni.

Al Presidente spettano le seguenti facoltà:

a)       rappresentanza legale dell'Associazione;

b)      convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

c)      direzione amministrativa dell’Associazione;

 

Esercizi associativi

 

Art. 18. Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 19. L'Associazione terrà:

a)       libro Verbali Assemblee;

b)      libro Verbali Consiglio Direttivo;

c)      libro Giornale;

d)      libro degli associati.

 

Disposizione generale

 

Art. 20. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

 

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